 
A.S.E.P.S.I.
Associazione Siciliana Etnea Persone Svantaggiate ed Invalide
L'Amministratore di sostegno
  L’amministrazione di sostegno è una figura istituita con la Legge del 9 gennaio 2004 n. 6, a tutela di chi, pur avendo difficoltà nel provvedere ai propri interessi, non necessita comunque di ricorrere all'interdizione o all'inabilitazione.   Introduzione nel libro primo, titolo XII, del codice civile 
del capo I, relativo allistituzione dellamministrazione di 
sostegno e modifica degli articoli 388, 414, 417, 418, 424, 426, 427 e 
429 del codice civile in materia di interdizione e di inabilitazione, nonchè 
relative norme di attuazione, di coordinamento e finali FINALITÀ DELLA LEGGE      1. La presente legge ha la finalità 
di tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità 
di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia nellespletamento 
delle funzioni della vita quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo 
o permanente. MODIFICHE AL CODICE CIVILE     1. La rubrica del titolo XII del libro 
primo del codice civile è sostituita dalla seguente: «Delle 
misure di protezione delle persone prive in tutto od in parte di autonomia».     1. Nel titolo XII del libro primo 
del codice civile, è premesso il seguente capo:     «Capo I.  Dellamministrazione 
di sostegno.     Il decreto che riguarda un minore 
non emancipato può essere emesso solo nellultimo anno della 
sua minore età e diventa esecutivo a decorrere dal momento in cui 
la maggiore età è raggiunta.         1) delle generalità 
della persona beneficiaria e dellamministratore di sostegno;         2) della durata 
dellincarico, che può essere anche a tempo indeterminato;     Se la durata dellincarico è 
a tempo determinato, il giudice tutelare può prorogarlo con decreto 
motivato pronunciato anche dufficio prima della scadenza del termine.     Il decreto di apertura dellamministrazione 
di sostegno, il decreto di chiusura ed ogni altro provvedimento assunto 
dal giudice tutelare nel corso dellamministrazione di sostegno devono 
essere immediatamente annotati a cura del cancelliere nellapposito 
registro.     Art. 406.  (Soggetti).  Il ricorso 
per listituzione dellamministrazione di sostegno può 
essere proposto dallo stesso soggetto beneficiario, anche se minore, interdetto 
o inabilitato, ovvero da uno dei soggetti indicati nellarticolo 417.     Se il ricorso concerne persona interdetta 
o inabilitata il medesimo è presentato congiuntamente allistanza 
di revoca dellinterdizione o dellinabilitazione davanti al 
giudice competente per questultima.     Art. 407.  (Procedimento).  Il 
ricorso per listituzione dellamministrazione di sostegno deve 
indicare le generalità del beneficiario, la sua dimora abituale, 
le ragioni per cui si richiede la nomina dellamministratore di sostegno, 
il nominativo ed il domicilio, se conosciuti dal ricorrente, del coniuge, 
dei discendenti, degli ascendenti, dei fratelli e dei conviventi del beneficiario.     Il giudice tutelare deve sentire personalmente 
la persona cui il procedimento si riferisce recandosi, ove occorra, nel 
luogo in cui questa si trova e deve tener conto, compatibilmente con gli 
interessi e le esigenze di protezione della persona, dei bisogni e delle 
richieste di questa.     Art. 408.  (Scelta dellamministratore 
di sostegno).  La scelta dellamministratore di sostegno 
avviene con esclusivo riguardo alla cura ed agli interessi della persona 
del beneficiario. Lamministratore di sostegno può essere designato 
dallo stesso interessato, in previsione della propria eventuale futura 
incapacità, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata. 
In mancanza, ovvero in presenza di gravi motivi, il giudice tutelare può 
designare con decreto motivato un amministratore di sostegno diverso. Nella 
scelta, il giudice tutelare preferisce, ove possibile, il coniuge che non 
sia separato legalmente, la persona stabilmente convivente, il padre, la 
madre, il figlio o il fratello o la sorella, il parente entro il quarto 
grado ovvero il soggetto designato dal genitore superstite con testamento, 
atto pubblico o scrittura privata autenticata.     Le designazioni di cui al primo comma 
possono essere revocate dallautore con le stesse forme.     Art. 409.  (Effetti dellamministrazione 
di sostegno).  Il beneficiario conserva la capacità di 
agire per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva 
o lassistenza necessaria dellamministratore di sostegno.     Il beneficiario dellamministrazione 
di sostegno può in ogni caso compiere gli atti necessari a soddisfare 
le esigenze della propria vita quotidiana.     Art. 410.  (Doveri dellamministratore 
di sostegno).  Nello svolgimento dei suoi compiti lamministratore 
di sostegno deve tener conto dei bisogni e delle aspirazioni del beneficiario.     Lamministratore di sostegno 
deve tempestivamente informare il beneficiario circa gli atti da compiere 
nonchè il giudice tutelare in caso di dissenso con il beneficiario 
stesso. In caso di contrasto, di scelte o di atti dannosi ovvero di negligenza 
nel perseguire linteresse o nel soddisfare i bisogni o le richieste 
del beneficiario, questi, il pubblico ministero o gli altri soggetti di 
cui allarticolo 406 possono ricorrere al giudice tutelare, che adotta 
con decreto motivato gli opportuni provvedimenti.     Art. 411.  (Norme applicabili allamministrazione 
di sostegno).  Si applicano allamministratore di sostegno, 
in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli da 349 a 353 
e da 374 a 388. I provvedimenti di cui agli articoli 375 e 376 sono emessi 
dal giudice tutelare.     Allamministratore di sostegno 
si applicano altresì, in quanto compatibili, le disposizioni degli 
articoli 596, 599 e 779.     Art. 412.  (Atti compiuti dal beneficiario 
o dallamministratore di sostegno in violazione di norme di legge 
o delle disposizioni del giudice).  Gli atti compiuti dallamministratore 
di sostegno in violazione di disposizioni di legge, od in eccesso rispetto 
alloggetto dellincarico o ai poteri conferitigli dal giudice, 
possono essere annullati su istanza dellamministratore di sostegno, 
del pubblico ministero, del beneficiario o dei suoi eredi ed aventi causa.     Possono essere parimenti annullati 
su istanza dellamministratore di sostegno, del beneficiario, o dei 
suoi eredi ed aventi causa, gli atti compiuti personalmente dal beneficiario 
in violazione delle disposizioni di legge o di quelle contenute nel decreto 
che istituisce lamministrazione di sostegno.     Art. 413.  (Revoca dellamministrazione 
di sostegno).  Quando il beneficiario, lamministratore 
di sostegno, il pubblico ministero o taluno dei soggetti di cui allarticolo 
406, ritengono che si siano determinati i presupposti per la cessazione 
dellamministrazione di sostegno, o per la sostituzione dellamministratore, 
rivolgono istanza motivata al giudice tutelare.     Listanza è comunicata 
al beneficiario ed allamministratore di sostegno.     1. Nel titolo XII del libro primo 
del codice civile, prima dellarticolo 414 sono inserite le seguenti 
parole:     «Capo II.  Della interdizione, della 
inabilitazione e della incapacità naturale».     1. Nel primo comma dellarticolo 
417 del codice civile, le parole: «possono essere promosse dal coniuge» 
sono sostituite dalle seguenti: «possono essere promosse dalle persone 
indicate negli articoli 414 e 415, dal coniuge, dalla persona stabilmente 
convivente».     1. Allarticolo 418 del codice 
civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:     «Se nel corso del giudizio di interdizione 
o di inabilitazione appare opportuno applicare lamministrazione di 
sostegno, il giudice, dufficio o ad istanza di parte, dispone la 
trasmissione del procedimento al giudice tutelare. In tal caso il giudice 
competente per linterdizione o per linabilitazione può 
adottare i provvedimenti urgenti di cui al quarto comma dellarticolo 
405».     1. Il terzo comma dellarticolo 
424 del codice civile è sostituito dal seguente:     «Nella scelta del tutore dellinterdetto 
e del curatore dellinabilitato il giudice tutelare individua di preferenza 
la persona più idonea allincarico tra i soggetti, e con i 
criteri, indicati nellarticolo 408».     1. Allarticolo 426 del codice 
civile, al primo comma, dopo le parole: «del coniuge,» sono inserite 
le seguenti: «della persona stabilmente convivente,».     1. Allarticolo 427 del codice 
civile, al primo comma è premesso il seguente:     «Nella sentenza che pronuncia linterdizione 
o linabilitazione, o in successivi provvedimenti dellautorità 
giudiziaria, può stabilirsi che taluni atti di ordinaria amministrazione 
possano essere compiuti dallinterdetto senza lintervento ovvero 
con lassistenza del tutore, o che taluni atti eccedenti lordinaria 
amministrazione possano essere compiuti dallinabilitato senza lassistenza 
del curatore».     1. Allarticolo 429 del codice 
civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:     «Se nel corso del giudizio per la revoca dellinterdizione 
o dellinabilitazione appare opportuno che, successivamente alla revoca, 
il soggetto sia assistito dallamministratore di sostegno, il tribunale, 
dufficio o ad istanza di parte, dispone la trasmissione degli atti 
al giudice tutelare».     1. Larticolo 39 delle disposizioni 
per lattuazione del codice civile e disposizioni transitorie, approvate 
con regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, è abrogato. NORME DI ATTUAZIONE,     1. Larticolo 44 delle disposizioni 
per lattuazione del codice civile e disposizioni transitorie, approvate 
con regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, è sostituito dal seguente:     «Art. 44. Il giudice tutelare può convocare 
in qualunque momento il tutore, il protutore, il curatore e lamministratore 
di sostegno allo scopo di chiedere informazioni, chiarimenti e notizie 
sulla gestione della tutela, della curatela o dellamministrazione 
di sostegno, e di dare istruzioni inerenti agli interessi morali e patrimoniali 
del minore o del beneficiario».     1. Dopo larticolo 46 delle disposizioni 
per lattuazione del codice civile e disposizioni transitorie, approvate 
con regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, è inserito il seguente:     «Art. 46-bis. Gli atti e i provvedimenti 
relativi ai procedimenti previsti dal titolo XII del libro primo del codice 
non sono soggetti allobbligo di registrazione e sono esenti dal contributo 
unificato previsto dallarticolo 9 del testo unico delle disposizioni 
legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al 
decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115».     3. Il Ministro delleconomia 
e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, 
le occorrenti variazioni di bilancio.     1. Larticolo 47 delle disposizioni 
per lattuazione del codice civile e disposizioni transitorie, approvate 
con regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, è sostituito dal seguente:     «Art. 47. Presso lufficio del giudice 
tutelare sono tenuti un registro delle tutele dei minori e degli interdetti, 
un registro delle curatele dei minori emancipati e degli inabilitati ed 
un registro delle amministrazioni di sostegno».     1. Dopo larticolo 49 delle disposizioni 
per lattuazione del codice civile e disposizioni transitorie, approvate 
con regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, è inserito il seguente:     «Art. 49-bis. Nel registro delle amministrazioni 
di sostegno, in un capitolo speciale per ciascuna di esse, si devono annotare 
a cura del cancelliere:         2) le complete 
generalità della persona beneficiaria;     1. Allarticolo 51 del codice 
di procedura civile, al primo comma, al numero 5, dopo la parola: «curatore» 
sono inserite le seguenti: «, amministratore di sostegno».     1. Al capo II del titolo II del libro 
quarto del codice di procedura civile, nella rubrica, le parole: «e 
dellinabilitazione» sono sostituite dalle seguenti: «,  dellinabilitazione 
e dellamministrazione di sostegno».     2. Dopo larticolo 720 del codice 
di procedura civile è inserito il seguente:     «Art. 720-bis. (Norme applicabili ai procedimenti 
in materia di amministrazione di sostegno).  Ai procedimenti 
in materia di amministrazione di sostegno si applicano, in quanto compatibili, 
le disposizioni degli articoli 712, 713, 716, 719 e 720.     Contro il decreto del giudice tutelare 
è ammesso reclamo alla corte dappello a norma dellarticolo 
739.     1. Allarticolo 3, comma 1, lettera 
p), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari 
in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative 
dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, di cui al decreto 
del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, sono aggiunte, 
in fine, le parole: «, nonchè i decreti che istituiscono, modificano 
o revocano lamministrazione di sostegno».     2. Allarticolo 24, comma 1, 
del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 
14 novembre 2002, n. 313, la lettera m) è sostituita 
dalla seguente:         «m) ai provvedimenti 
di interdizione, di inabilitazione e relativi allamministrazione 
di sostegno, quando esse sono state revocate».     3. Allarticolo 25, comma 1, 
lettera m), del citato testo unico di cui al decreto del Presidente 
della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, sono aggiunte, in fine, 
le parole: «, nonchè ai decreti che istituiscono, modificano 
o revocano lamministrazione di sostegno».     1. Nellarticolo 92, primo comma, 
dellordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 
1941, n. 12, dopo le parole: «procedimenti cautelari,» sono 
inserite le seguenti: «ai procedimenti per ladozione di provvedimenti 
in materia di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione, 
ai procedimenti».     1. La presente legge entra in vigore 
dopo sessanta giorni dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta 
Ufficiale. 
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L’amministratore di sostegno è un tutore delle persone dichiarate non autonome, anziane o disabili. Viene nominato dal giudice tutelare e scelto, dove è possibile, nello stesso ambito familiare dell’assistito, infatti può essere nominato amministratore di sostegno: il coniuge, purché non separato legalmente, la persona stabilmente convivente, il padre, la madre, il figlio o il fratello o la sorella, e comunque il parente entro il quarto grado.
L’ufficio di amministrazione di sostegno non prevede l'annullamento delle capacità del beneficiario a compiere validamente atti giuridici, ed in questo si differenzia dall'interdizione.
I poteri dell'amministratore di sostegno vengono annotati a margine dei registri di stato civile, al fine di consentire a terzi il controllo sul suo operato.
Dura dieci anni, ma può essere rinnovato, a meno che si tratti di un parente o del coniuge o della persona stabilmente convivente, nel qual caso dura per sempre, salvo rinuncia o richiesta di revoca dello stesso interessato.
L’amministratore di sostegno è una figura istituita per quelle persone che, per effetto di un’infermità o di una menomazione fisica o psichica, si trovano nell’impossibilità, anche parziale o temporanea, di dover provvedere ai propri interessi.
Anziani o disabili, ma anche alcolisti, tossicodipendenti, carcerati, malati terminali, ciechi, potranno ottenere, anche in previsione della propria eventuale futura incapacità,  che il giudice tutelare nomini una persona, che abbia cura della sua persona e del suo patrimonio.
La persona interessata può mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata presentare la richiesta al giudice tutelare della propria zona di residenza o anche domicilio ed entro sessanta giorni dalla data di presentazione della richiesta, il giudice provvederà alla nomina dell'amministratore, il suo decreto diventa immediatamente esecutivo. 
Inoltre i responsabili dei servizi sanitari e sociali, se a conoscenza di fatti tali da rendere necessario il procedimento di amministrazione di sostegno devono fornirne notizia al pubblico ministero
I giudici tutelari si trovano presso ogni Procura della Repubblica.
Esiste anche il registro comunale degli amministratori di sostengo, il primo registro è nato a Roma dopo una fase di sperimentazione.
Riportiamo di seguito il testo della legge che ha riformato il codice civile.
    Art. 404.  (Amministrazione di sostegno). 
 La persona che, per effetto di una infermità ovvero di una 
menomazione fisica o psichica, si trova nella impossibilità, anche 
parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, può essere 
assistita da un amministratore di sostegno, nominato dal giudice tutelare 
del luogo in cui questa ha la residenza o il domicilio.
    Art. 405.  (Decreto di nomina dellamministratore 
di sostegno. Durata dellincarico e relativa pubblicità). 
 Il giudice tutelare provvede entro sessanta giorni dalla data di 
presentazione della richiesta alla nomina dellamministratore di sostegno 
con decreto motivato immediatamente esecutivo, su ricorso di uno dei soggetti 
indicati nellarticolo 406.
    Se linteressato è un 
interdetto o un inabilitato, il decreto è esecutivo dalla pubblicazione 
della sentenza di revoca dellinterdizione o dellinabilitazione.
  Qualora ne sussista la necessità, il giudice 
tutelare adotta anche dufficio i provvedimenti urgenti per la cura 
della persona interessata e per la conservazione e lamministrazione 
del suo patrimonio. Può procedere alla nomina di un amministratore 
di sostegno provvisorio indicando gli atti che è autorizzato a compiere.
    Il decreto di nomina dellamministratore 
di sostegno deve contenere lindicazione:
        3) delloggetto 
dellincarico e degli atti che lamministratore di sostegno ha 
il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario;
        4) degli atti 
che il beneficiario può compiere solo con lassistenza dellamministratore 
di sostegno;
        5) dei limiti, 
anche periodici, delle spese che lamministratore di sostegno può 
sostenere con utilizzo delle somme di cui il beneficiario ha o può 
avere la disponibilità;
        6) della periodicità 
con cui lamministratore di sostegno deve riferire al giudice circa 
lattività svolta e le condizioni di vita personale e sociale 
del beneficiario.
  Il decreto di apertura dellamministrazione 
di sostegno e il decreto di chiusura devono essere comunicati, entro dieci 
giorni, allufficiale dello stato civile per le annotazioni in margine 
allatto di nascita del beneficiario. Se la durata dellincarico 
è a tempo determinato, le annotazioni devono essere cancellate alla 
scadenza del termine indicato nel decreto di apertura o in quello eventuale 
di proroga.
    I responsabili dei servizi sanitari 
e sociali direttamente impegnati nella cura e assistenza della persona, 
ove a conoscenza di fatti tali da rendere opportuna lapertura del 
procedimento di amministrazione di sostegno, sono tenuti a proporre al 
giudice tutelare il ricorso di cui allarticolo 407 o a fornirne comunque 
notizia al pubblico ministero.
    Il giudice tutelare provvede, assunte 
le necessarie informazioni e sentiti i soggetti di cui allarticolo 
406; in caso di mancata comparizione provvede comunque sul ricorso. Dispone 
altresì, anche dufficio, gli accertamenti di natura medica 
e tutti gli altri mezzi istruttori utili ai fini della decisione.
    Il giudice tutelare può, in 
ogni tempo, modificare o integrare, anche dufficio, le decisioni 
assunte con il decreto di nomina dellamministratore di sostegno.
    In ogni caso, nel procedimento di 
nomina dellamministratore di sostegno interviene il pubblico ministero.
    Non possono ricoprire le funzioni 
di amministratore di sostegno gli operatori dei servizi pubblici o privati 
che hanno in cura o in carico il beneficiario.
    Il giudice tutelare, quando ne ravvisa 
lopportunità, e nel caso di designazione dellinteressato 
quando ricorrano gravi motivi, può chiamare allincarico di 
amministratore di sostegno anche altra persona idonea, ovvero uno dei soggetti 
di cui al titolo II al cui legale rappresentante ovvero alla persona che 
questi ha facoltà di delegare con atto depositato presso lufficio 
del giudice tutelare, competono tutti i doveri e tutte le facoltà 
previste nel presente capo.
    Lamministratore di sostegno 
non è tenuto a continuare nello svolgimento dei suoi compiti oltre 
dieci anni, ad eccezione dei casi in cui tale incarico è rivestito 
dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente, dagli ascendenti o dai 
discendenti.
    Sono in ogni caso valide le disposizioni 
testamentarie e le convenzioni in favore dellamministratore di sostegno 
che sia parente entro il quarto grado del beneficiario, ovvero che sia 
coniuge o persona che sia stata chiamata alla funzione in quanto con lui 
stabilmente convivente.
    Il giudice tutelare, nel provvedimento 
con il quale nomina lamministratore di sostegno, o successivamente, 
può disporre che determinati effetti, limitazioni o decadenze, previsti 
da disposizioni di legge per linterdetto o linabilitato, si 
estendano al beneficiario dellamministrazione di sostegno, avuto 
riguardo allinteresse del medesimo ed a quello tutelato dalle predette 
disposizioni. Il provvedimento è assunto con decreto motivato a 
seguito di ricorso che può essere presentato anche dal beneficiario 
direttamente.
    Le azioni relative si prescrivono 
nel termine di cinque anni. Il termine decorre dal momento in cui è 
cessato lo stato di sottoposizione allamministrazione di sostegno.
    Il giudice tutelare provvede con decreto 
motivato, acquisite le necessarie informazioni e disposti gli opportuni 
mezzi istruttori.
    Il giudice tutelare provvede altresì, 
anche dufficio, alla dichiarazione di cessazione dellamministrazione 
di sostegno quando questa si sia rivelata inidonea a realizzare la piena 
tutela del beneficiario. In tale ipotesi, se ritiene che si debba promuovere 
giudizio di interdizione o di inabilitazione, ne informa il pubblico ministero, 
affinchè vi provveda. In questo caso lamministrazione di sostegno 
cessa con la nomina del tutore o del curatore provvisorio ai sensi dellarticolo 
419, ovvero con la dichiarazione di interdizione o di inabilitazione».
    2. Allarticolo 388 del codice 
civile le parole: «prima dellapprovazione» sono sostituite 
dalle seguenti: «prima che sia decorso un anno dallapprovazione».
    3. Dallapplicazione della disposizione 
di cui allarticolo 408 del codice civile, introdotto dal comma 1, 
non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello 
Stato.
    2. Larticolo 414 del codice civile è 
sostituito dal seguente:
    «Art. 414.  (Persone che possono 
essere interdette).  Il maggiore di età e il minore emancipato, 
i quali si trovano in condizioni di abituale infermità di mente 
che li rende incapaci di provvedere ai propri interessi, sono interdetti 
quando ciò è necessario per assicurare la loro adeguata protezione».
DI COORDINAMENTO E 
FINALI
    2. Allonere derivante dallattuazione 
del presente articolo, valutato in euro 4.244.970 a decorrere dallanno 
2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento 
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nellambito dellunità 
previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello 
stato di previsione del Ministero delleconomia e delle finanze per 
lanno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando laccantonamento 
relativo al Ministero della giustizia.
        1) la data e gli estremi 
essenziali del provvedimento che dispone lamministrazione di sostegno, 
e di ogni altro provvedimento assunto dal giudice nel corso della stessa, 
compresi quelli emanati in via durgenza ai sensi dellarticolo 
405 del codice;
        3) le complete 
generalità dellamministratore di sostegno o del legale rappresentante 
del soggetto che svolge la relativa funzione, quando non si tratta di persona 
fisica;
        4) la data 
e gli estremi essenziali del provvedimento che dispone la revoca o la chiusura 
dellamministrazione di sostegno».
    Contro il decreto della corte dappello 
pronunciato ai sensi del secondo comma può essere proposto ricorso 
per cassazione».
    4. Allarticolo 26, comma 1, 
lettera a), del citato testo unico di cui al decreto del Presidente 
della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, sono aggiunte, in fine, 
le parole: «ai decreti che istituiscono o modificano lamministrazione 
di sostegno, salvo che siano stati revocati;».