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A.S.E.P.S.I.

Associazione Siciliana Etnea Persone Svantaggiate ed Invalide

Riconoscimento invalidità civile ed importo pensione

Domanda per accertamento Invalidità Civile.


Dall’ 1 gennaio 2001 è stata trasferita alle Regioni la funzione relativa alla concessione dei benefici economici a favore degli invalidi civile, funzione fino all’anno 2000 di competenza dello Stato e, come tale, svolta dal Ministero dell’Interno tramite le Prefetture. Il passaggio alle Regioni non ha modificato natura e tipologia delle prestazioni che continuano ad essere pagate dall’INPS.
Questo trasferimento di competenze ha, però, prodotto una diversificazione della modulistica per presentare domanda che può variare da regione a regione. Se pur diversi, i dati richiesti e da scrivere nei moduli restano invariati, almeno, per quello che riguarda i dati anagrafici, la situazione socio economia, il tipo di accertamento richiesto. Una delle novità è quella che in molte regioni è possibile in una sola istanza essere sottoposti anche all’accertamento della condizione di handicap, Legge 104/1992, oltre che all’accertamento dell’invalidità, Legge 118/1971 e Legge 18/1980. La modulistica è diversa anche nel caso il richiedente sia maggiorenne o minore/interdetto. Quindi, quando ci si reca presso la segreteria della Commissione Medica per l’accertamento delle Invalidità Civili e del Sordomutismo, della propria ASL di appartenenza, è bene fare attenzione ai moduli che ci vengono consegnati. Il modulo della domanda debitamente compilato e correlato con la documentazione richiesta può essere spedita con raccomandata con avviso di ricevuta o consegnato direttamente alla segreteria della Commissione Medica. Se consegnato a mano, ricordarsi di farsi rilasciare una ricevuta che attesti la presentazione. I benefici economici variano in base alla categoria ed al grado d’invalidità accertato. Mentre l’Indennità di Accompagnamento non è vincolata a nessun tipo di reddito, l’Assegno d’Invalidità e la Pensione di Inabilità sono assoggettate al limite di reddito personale, secondo il seguente schema, relativo all’anno 2007 (Decreto 20 novembre 2006, pubblicato sulla G.U.R.I. n. 294 del 19 dicembre 2006) :

Pensione ciechi civili assoluti
importo = 262,62 Euro - limite reddito = 14.256,92 Euro.

Pensione ciechi civili parziali
importo = 242,84 Euro - limite reddito = 14.256,92 Euro.

Indennità accompagnamento ciechi civili assoluti
importo = 710,32 Euro - limite reddito = Nessuno.

Indennità speciale ciechi ventesimisti
Importo = 167,70 Euro - limite reddito = nessuno.

Pensione invalidi civili totali (grado invalidità 100%)
importo = 242,84 Euro - limite reddito = 14.256,92 Euro.

Indennità accompagnamento invalidi civili totali
importo = 457,66 Euro - limite reddito = nessuno.

Assegno mensile invalidi civili parziali (grado invalidità superiore ai 2/3 ma non 100%)
importo = 242,84 Euro - limite reddito = 4.171,44 Euro – certificazione obbligatoria = attestazione iscrizione nelle liste di collocamento mirato oppure di frequenza scuola superiore o università.

Pensione sordomuti
Importo = 242,84 Euro - limite reddito = 14.256,92 Euro.

Indennità comunicazione sordomuti
Importo = 229,64 Euro - limite reddito = nessuno.

Indennità di frequenza minorenni
Importo = 242,84 Euro - limite reddito = 4.171,44 Euro.

Per ottenere l’indennità di accompagnamento, devono essere presenti due condizioni, una è il riconoscimento dell’inabilità: riduzione delle capacità lavorative pari al 100%, l’altra è quella di trovarsi in una delle seguenti condizioni: non essere in grado di deambulare autonomamente oppure, non essere in grado di svolgere autonomamente gli atti quotidiani della vita. Pertanto , il Certificato Medico, redatto dal Medico di base, e da allegare alla domanda, deve riportare la seguente dicitura prevista dalla Legge 26 luglio 1988, n. 291 e successive modificazioni: "Persona impossibilitata a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore" oppure "Persona che necessita di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita". E’ bene che tali diciture siano presenti anche in altre certificazioni mediche che si intendono presentare in sede di accertamento.

Il percorso burocratico è di norma il seguente: terminato l’accertamento, la Commissione Medica dell’ASL deve trasmettere la pratica, corredata del verbale della visita, ad un organismo di controllo del Ministero del Tesoro: la Commissione Medica Periferica per le Pensioni di Guerra e di Invalidità Civile; questa, esaminata la pratica, può:
1) confermare quanto verbalizzato dall’ASL.
2) sospendere la pratica per chiedere che vengano eseguite ulteriori visite od esami più specifici.
3) convocare direttamente a visita di verifica l’interessato.

Il verbale di visita redatto dalla Commissione Medica ASL diventa definitivo se la Commissione Medica Periferica Pensioni di Guerra e di Invalidità Civile non sospende la procedura accertativa nel previsto termine di 60 giorni, oppure se nello stesso termine comunica di non aver nulla da osservare. A seguito di tale comunicazione l’ASL invia all’INPS l’ordine di pagamento delle provvidenze riconosciute.

Di seguito il fac-simile di modello unico più largamente adottato.
modello di domanda maggiorenne
modello di domanda minorenne

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